Art. n°
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Art. 163. Attuazione del codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Il giudice puo' ridurre la penale manifestamente eccessiva anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia stato giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente

Dispositivo

Art. 163.

Il giudice puo' ridurre la penale manifestamente eccessiva anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia stato giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta.


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