Art. n°
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Art. 224. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Fatti di bancarotta semplice.

Dispositivo

Art. 224.

(Fatti di bancarotta semplice).


Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa' dichiarate fallite, i quali:


1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;


2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della societa' con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.



Ratio Legis


Spiegazione