Art. 224. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Fatti di bancarotta semplice.
Dispositivo
Art. 224.
(Fatti di bancarotta semplice).
Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa' dichiarate fallite, i quali:
1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della societa' con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.
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Spiegazione