Art. n°
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Art. 229. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Accettazione di retribuzione non dovuta.

Dispositivo

Art. 229.

(Accettazione di retribuzione non dovuta).


Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a cinquemila.


Nei casi piu' gravi alla condanna puo' aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.



Ratio Legis


Spiegazione