Art. 230. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Omessa consegna o deposito di cose del fallimento.
Dispositivo
Art. 230.
(Omessa consegna o deposito di cose del fallimento).
Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire tremila.
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Legge Fallimentare
Ratio Legis
Spiegazione