Art. n°
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Art. 230. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Omessa consegna o deposito di cose del fallimento.

Dispositivo

Art. 230.

(Omessa consegna o deposito di cose del fallimento).


Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.


Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire tremila.



Ratio Legis


Spiegazione