Art. 235. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari.
Dispositivo
Art. 235.
(( (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari). ))
((Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.
La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto)).
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Spiegazione