Art. n°
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Art. 235. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari.

Dispositivo

Art. 235.

(( (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari). ))


((Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.


La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto)).



Ratio Legis


Spiegazione