Art. 233. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Mercato di voto.
Dispositivo
Art. 233.
(Mercato di voto).
Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.
La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.
La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito.
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Spiegazione