Art. n°
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Art. 233. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Mercato di voto.

Dispositivo

Art. 233.

(Mercato di voto).


Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.


La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.


La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito.



Ratio Legis


Spiegazione