Art. 25. Diritto d'autore
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte.14
Dispositivo
Art. 25.
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte.((14))
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AGGIORNAMENTO (14)
La Legge 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni."
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Spiegazione
