Art. 28. Diritto d'autore
Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all'Ufficio della proprieta' letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cult
Dispositivo
Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all'Ufficio della proprieta' letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.
La denuncia di rivelazione e' pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del deposito della denuncia di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima.((26))
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AGGIORNAMENTO (26)
La Legge 12 dicembre 2002, n. 273, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, numero 10), della Legge 22 aprile 1941, n. 633, la denuncia di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 633 del 1941 deve essere effettuata contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque prima del rilascio della registrazione."
Ratio Legis
Spiegazione