Art. 27. Diritto d'autore
Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica e' di cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa e' stata effett
Dispositivo
Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica e' di cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa e' stata effettuata.
Se prima della scadenza di detto termine l'autore si e' rivelato o la rivelazione e' fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell'art. 25.((14))
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AGGIORNAMENTO (14)
La Legge 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni."
Ratio Legis
Spiegazione
