Art. n°
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Art. 29. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, alle Provincie, ai Comuni, alle Accademie, agli enti pubblici culturali nonche' agli en

Dispositivo

Art. 29.

La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, alle Provincie, ai Comuni, alle Accademie, agli enti pubblici culturali nonche' agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, e' di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione e' stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle Accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata e' ridotta a due anni; trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilita' dei suoi scritti.



Ratio Legis


Spiegazione