Art. n°
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Art. 32-ter. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'a

Dispositivo

Art. 32-ter.

((I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma)).



Ratio Legis


Spiegazione