Art. 1178. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Obbligazione generica.
Dispositivo
Art. 1178.
(Obbligazione generica).
Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualita' non inferiore alla media.
Articoli correlati nel
Codice civile 2020
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione