Art. n°
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Art. 1179. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obbligo di garanzia.

Dispositivo

Art. 1179.

(Obbligo di garanzia).


Chi e' tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, puo' prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela.



Ratio Legis


Spiegazione