Art. n°
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Art. 1197. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Prestazione in luogo dell'adempimento.

Dispositivo

Art. 1197.

(Prestazione in luogo dell'adempimento).


Il debitore non puo' liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione e' eseguita.


Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprieta' o di un altro diritto, il debitore e' tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.


In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.



Ratio Legis


Spiegazione