Art. 1195. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Quietanza con imputazione.
Dispositivo
Art. 1195.
(Quietanza con imputazione).
Chi, avendo piu' debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non puo' pretendere un'imputazione diversa, se non vi e' stato dolo o sorpresa da parte del creditore.
Articoli correlati nel
Codice civile 2020
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione