Art. 1188. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Destinatario del pagamento.
Dispositivo
Art. 1188.
(Destinatario del pagamento).
Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
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