Art. n°
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Art. 1188. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Destinatario del pagamento.

Dispositivo

Art. 1188.

(Destinatario del pagamento).


Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.


Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.



Ratio Legis


Spiegazione