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Art. 84. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Impresa di partecipazione capogruppo

Dispositivo

Art. 84.

Impresa di partecipazione capogruppo


((1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l'impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o presso l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalita', di onorabilita' e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione salvo quanto previsto dall'articolo 87-bis.))


((2. All'impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o all'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 5.))


3. Alle imprese di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo ((, salvo quanto previsto dall'articolo 87-bis.)).



Ratio Legis


Spiegazione