Art. n°
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Art. 86. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Poteri di indagine

Dispositivo

Art. 86.

Poteri di indagine


1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla


vigilanza di cui al presente capo, l'ISVAP puo' effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le societa', con sede legale nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo.


2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di societa' diverse da


quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo assicurativo.


3. Nei confronti delle societa' appartenenti al gruppo assicurativo


e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa', sono attribuiti all'ISVAP i poteri previsti dall'articolo 71.



Ratio Legis


Spiegazione