Art. 86. Codice assicurazioni
Poteri di indagine
Dispositivo
Poteri di indagine
1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla
vigilanza di cui al presente capo, l'ISVAP puo' effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le societa', con sede legale nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo.
2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di societa' diverse da
quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo assicurativo.
3. Nei confronti delle societa' appartenenti al gruppo assicurativo
e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa', sono attribuiti all'ISVAP i poteri previsti dall'articolo 71.
Ratio Legis
Spiegazione