Art. n°
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Art. 87. Codice assicurazioni

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Disposizioni di carattere generale o particolare

Dispositivo

Art. 87.

Disposizioni di carattere generale o particolare


1. L'ISVAP, al fine di assicurare una stabile ed efficiente


gestione del gruppo, puo' impartire alla capogruppo, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti il gruppo assicurativo complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili, ed appropriati meccanismi di controllo interno.


2. Le procedure di gestione del rischio includono:


a) un governo societario del gruppo e delle sue componenti


efficace e idoneo alla definizione ed alla revisione periodica delle strategie da parte degli organi con funzione di amministrazione, direzione e controllo delle imprese del gruppo, in particolare per quanto concerne i rischi assunti;


b) procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei


rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere nelle imprese di cui all'articolo 82 al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo.


3. I meccanismi di controllo interno includono procedure adeguate


per quanto concerne la verifica e la quantificazione dei rischi assunti e la loro correlazione con il patrimonio netto delle singole imprese del gruppo. La capogruppo adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle imprese del gruppo, informandone periodicamente l'ISVAP.


4. Gli amministratori delle societa' controllate sono tenuti a


fornire alla capogruppo la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa.



Ratio Legis


Spiegazione