Art. 85. Codice assicurazioni
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Albo delle imprese capogruppo
Dispositivo
Art. 85.
Albo delle imprese capogruppo
1. L'impresa capogruppo e' iscritta in un apposito albo tenuto
dall'ISVAP.
2. La capogruppo comunica all'ISVAP l'esistenza del gruppo
assicurativo e la sua composizione aggiornata.
3. L'ISVAP puo' procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza
di un gruppo assicurativo e alla sua iscrizione nell'albo e puo' richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo.
4. Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti connessi
alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.
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Spiegazione