Art. n°
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Art. 85. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Albo delle imprese capogruppo

Dispositivo

Art. 85.

Albo delle imprese capogruppo


1. L'impresa capogruppo e' iscritta in un apposito albo tenuto


dall'ISVAP.


2. La capogruppo comunica all'ISVAP l'esistenza del gruppo


assicurativo e la sua composizione aggiornata.


3. L'ISVAP puo' procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza


di un gruppo assicurativo e alla sua iscrizione nell'albo e puo' richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo.


4. Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella


corrispondenza l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi.


5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti connessi


alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.



Ratio Legis


Spiegazione