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Art. 5. Attuazione del codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista nell'art. 17 del codice deve essere presentata al prefetto della provincia in cui la persona giuridica ha la sua sede e accompagnata dai documenti necessari per dimostrare l'entita', le condizioni,

Dispositivo

Art. 5.

La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista nell'art. 17 del codice deve essere presentata al prefetto della provincia in cui la persona giuridica ha la sua sede e accompagnata dai documenti necessari per dimostrare l'entita', le condizioni, l'opportunita' dell'acquisto, nonche' la destinazione dei beni.


Il prefetto raccoglie le opportune informazioni, sente, quando trattasi di atti di ultima volonta', coloro ai quali per successione sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica e, ove non sia delegato a concedere la chiesta autorizzazione, trasmette la domanda al ministero competente secondo l'attivita' che la persona giuridica svolge. In tal caso l'autorizzazione e' data con decreto reale.


Durante il procedimento i rappresentanti della persona giuridica possono compiere gli atti che tendono a conservarne i diritti.


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Spiegazione