Art. 44. Attuazione del codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Il giudice tutelare puo' convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazi
Dispositivo
Art. 44.
((Il giudice tutelare puo' convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario)).
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Spiegazione