Art. n°
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Art. 20. Attuazione del codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.

Dispositivo

Art. 20.

Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361)).


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