Art. 16. Attuazione del codice civile
(D.P.R. ...)
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Quando e' disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del R. decreto 16 marzo 1942 n. 267, salve le disposizioni seguenti.
Dispositivo
Art. 16.
Quando e' disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del R. decreto 16 marzo 1942 n. 267, salve le disposizioni seguenti.
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