Art. 41. Attuazione del codice civile
I provvedimenti previsti nell'articolo 145 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui e' stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunal
Dispositivo
I provvedimenti previsti nell'articolo 145 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui e' stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in composizione monocratica.
(18) ((20))
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della Legge 16 luglio 1997, n. 254".
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla Legge 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999".
Ratio Legis
Spiegazione