Art. n°
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Art. 21. Attuazione del codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui e' registrata la persona giuridica.

Dispositivo

Art. 21.

La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui e' registrata la persona giuridica.


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