Art. 21. Attuazione del codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui e' registrata la persona giuridica.
Dispositivo
Art. 21.
La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui e' registrata la persona giuridica.
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Spiegazione