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Art. 126. Diritto d'autore

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L'editore e' obbligato:

Dispositivo

Art. 126.

L'editore e' obbligato:


1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudomina, se cio' e' previsto nel contratto, in conformita' dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;


2) a pagare all'autore i compensi pattuiti.


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