Art. 126. Diritto d'autore
(D.P.R. ...)
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L'editore e' obbligato:
Dispositivo
Art. 126.
L'editore e' obbligato:
1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudomina, se cio' e' previsto nel contratto, in conformita' dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;
2) a pagare all'autore i compensi pattuiti.
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Codice del Diritto d'autore
Ratio Legis
Spiegazione