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Art. 129. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

L'autore puo' introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede, purche' non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modific

Dispositivo

Art. 129.

L'autore puo' introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede, purche' non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione.


L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L'editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni e' fissato dall'autorita' giudiziaria.


Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore puo' farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere l'opera dell'aggiornatore.


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Ratio Legis


Spiegazione