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Art. 127. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non puo' essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e definit

Dispositivo

Art. 127.

La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non puo' essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.


In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore. L'autorita' giudiziaria puo' peraltro fissare un termine piu' breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.


E' nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.


Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.


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Spiegazione