Art. 135. Diritto d'autore
(D.P.R. ...)
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Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.
Dispositivo
Art. 135.
Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.
Il contratto di edizione e' tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'art. 132.
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Codice del Diritto d'autore
Ratio Legis
Spiegazione
