Art. 134. Diritto d'autore
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
I contratti di edizione si estinguono:
Dispositivo
Art. 134.
I contratti di edizione si estinguono:
1) per il decorso del termine contrattuale;
2) per l'impossibilita' di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera;
3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'art. 121;
4) perche' l'opera non puo' essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;
5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso previsto dall'art. 133;
6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo capo.
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Spiegazione