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Art. 134. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

I contratti di edizione si estinguono:

Dispositivo

Art. 134.

I contratti di edizione si estinguono:


1) per il decorso del termine contrattuale;


2) per l'impossibilita' di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera;


3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'art. 121;


4) perche' l'opera non puo' essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;


5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso previsto dall'art. 133;


6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo capo.


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