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Art. 156. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtu' di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione gia' avvenuta sia da parte dell'autore della

Dispositivo

Art. 156.

((1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtu' di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione gia' avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione puo' agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.


2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.LGS. 9 aprile 2003, n. 70.


3. L'azione e' regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.))


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