Art. 156. Diritto d'autore
1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtu' di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione gia' avvenuta sia da parte dell'autore della
Dispositivo
((1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtu' di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione gia' avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione puo' agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.LGS. 9 aprile 2003, n. 70.
3. L'azione e' regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.))
Ratio Legis
Spiegazione