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Art. 166. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice puo' ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o piu' giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.

Dispositivo

Art. 166.

Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice puo' ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o piu' giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.


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