Art. n°
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Art. 167. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:

Dispositivo

Art. 167.

((1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:


a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;


b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.))


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