Art. 167. Diritto d'autore
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:
Dispositivo
Art. 167.
((1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:
a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;
b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.))
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Spiegazione