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Art. 157. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, puo' richiedere al prefetto della provincia, secondo l

Dispositivo

Art. 157.

Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, puo' richiedere al prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.


Il prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e ai documenti a lui sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l'autorita' giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua competenza.


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