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Art. 165. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facolta' di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi.

Dispositivo

Art. 165.

L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facolta' di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi.


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