Art. 160. Diritto d'autore
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
La rimozione o la distruzione non puo' essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i
Dispositivo
Art. 160.
La rimozione o la distruzione non puo' essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto, il sequestro puo' essere autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.
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Spiegazione