Art. 100. Codice proprietà industriale
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Oggetto del diritto
Dispositivo
Art. 100.
Oggetto del diritto
1. Puo' costituire oggetto del diritto su una nuova varieta'
vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado piu' basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il ((conferimento)) del diritto di costitutore, puo' essere:
a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo
o da una certa combinazione di genotipi;
b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base
all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
c) considerato come un'((entita')) rispetto alla sua idoneita' a
essere riprodotto in modo conforme.
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