Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 112. Codice proprietà industriale

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Nullita' del diritto

Dispositivo

Art. 112.

Nullita' del diritto


1. Il diritto di costitutore e' nullo se e' accertato che:


a) le condizioni fissate dalle norme sulla novita' e sulla


distinzione non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore;


b) le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneita' e sulla


stabilita' non sono state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore, ove il diritto di costitutore e' stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni o documenti forniti dal costitutore;


c) il diritto di costitutore e' stato conferito a chi non aveva


diritto e l'avente diritto non si sia valso delle facolta' accordategli dall'articolo 118.



Ratio Legis


Spiegazione