Art. 112. Codice proprietà industriale
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Nullita' del diritto
Dispositivo
Art. 112.
Nullita' del diritto
1. Il diritto di costitutore e' nullo se e' accertato che:
a) le condizioni fissate dalle norme sulla novita' e sulla
distinzione non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore;
b) le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneita' e sulla
stabilita' non sono state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore, ove il diritto di costitutore e' stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni o documenti forniti dal costitutore;
c) il diritto di costitutore e' stato conferito a chi non aveva
diritto e l'avente diritto non si sia valso delle facolta' accordategli dall'articolo 118.
Articoli correlati nel
Codice proprietà industriale
Ratio Legis
Spiegazione