Art. n°
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Art. 103. Codice proprietà industriale

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Novita'

Dispositivo

Art. 103.

Novita'


1. La varieta' si reputa nuova quando, alla data di deposito della


domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varieta' non e' stato venduto, ne' altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varieta':


a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di


deposito della domanda;


b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di


alberi e viti, da oltre sei anni.



Ratio Legis


Spiegazione