Art. 103. Codice proprietà industriale
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Novita'
Dispositivo
Art. 103.
Novita'
1. La varieta' si reputa nuova quando, alla data di deposito della
domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varieta' non e' stato venduto, ne' altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varieta':
a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di
deposito della domanda;
b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di
alberi e viti, da oltre sei anni.
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Spiegazione