Art. 114. Codice proprietà industriale
Denominazione della varieta'
Dispositivo
Denominazione della varieta'
1. La varieta' deve essere designata con una denominazione
destinata ad essere la sua designazione generica.
2. La denominazione deve permettere di identificare la varieta'.
Essa non puo' consistere unicamente di cifre, a meno che non si tratti di una prassi stabilita per designare talune varieta'. Essa non deve essere suscettibile di indurre in errore o di creare confusione quanto alle sue caratteristiche, al valore o alla identita' della varieta' o alla identita' del costitutore. In particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che designi, sul territorio di uno Stato aderente all'Unione per la protezione delle nuove varieta' vegetali (UPOV), una varieta' preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile, a meno che quest'altra varieta' non esista piu' e la sua denominazione non abbia assunto alcuna importanza particolare.
3. I diritti acquisiti anteriormente da terzi non sono
pregiudicati.
4. La denominazione deve essere uguale a quella gia' registrata in
uno degli Stati aderenti all'Unione per la protezione delle nuove varieta' vegetali (UPOV) per designare la stessa varieta'.
5. La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi
1, 2, 3 e 4 e' registrata.
6. La denominazione depositata e registrata, nonche' le relative
variazioni sono comunicate alle autorita' competenti degli Stati aderenti all'UPOV.
7. La denominazione registrata deve essere utilizzata per la
varieta' anche dopo l'estinzione del diritto di costitutore, nella misura in cui, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3, diritti acquisiti anteriormente non si oppongano a tale utilizzazione.
8. E' consentito associare alla denominazione varietale un marchio
d'impresa, un nome commerciale o una simile indicazione, purche' la denominazione varietale risulti, in ogni caso, facilmente riconoscibile.
Ratio Legis
Spiegazione