Art. n°
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Art. 113. Codice proprietà industriale

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Decadenza del diritto

Dispositivo

Art. 113.

Decadenza del diritto


1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le


condizioni relative alla omogeneita' e alla stabilita' non sono piu' effettivamente soddisfatte.


2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in


mora da parte dell'amministrazione competente:


a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le


informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varieta';


b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio


diritto;


c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione


della varieta' successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata.


3. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza e'


dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali.



Ratio Legis


Spiegazione