Art. 113. Codice proprietà industriale
Decadenza del diritto
Dispositivo
Decadenza del diritto
1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le
condizioni relative alla omogeneita' e alla stabilita' non sono piu' effettivamente soddisfatte.
2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in
mora da parte dell'amministrazione competente:
a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le
informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varieta';
b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio
diritto;
c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione
della varieta' successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata.
3. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza e'
dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Ratio Legis
Spiegazione