Art. 106. Codice proprietà industriale
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Stabilita'
Dispositivo
Art. 106.
Stabilita'
1. La varieta' si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e
rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.
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