Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 873. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Distanze nelle costruzioni.

Dispositivo

Art. 873.

(Distanze nelle costruzioni).


Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali puo' essere stabilita una distanza maggiore.


Articoli correlati nel Codice Civile 2018

Ratio Legis


Spiegazione