Art. 873. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Distanze nelle costruzioni.
Dispositivo
Art. 873.
(Distanze nelle costruzioni).
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali puo' essere stabilita una distanza maggiore.
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Ratio Legis
Spiegazione