Art. n°
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Art. 893. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi.

Dispositivo

Art. 893.

(Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi).


Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprieta' privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.


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