Art. 887. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Fondi a dislivello negli abitati.
Dispositivo
Art. 887.
(Fondi a dislivello negli abitati).
Se di due fondi posti negli abitati uno e' superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.
Il muro deve essere costruito per meta' sul terreno del fondo inferiore e per meta' sul terreno del fondo superiore.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione