Art. 886. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Costruzione del muro di cinta.
Dispositivo
Art. 886.
(Costruzione del muro di cinta).
Ciascuno puo' costringere il vicino a contribuire per meta' nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non e' diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione