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Art. 890. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi.

Dispositivo

Art. 890.

(Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi).


Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali puo' sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidita', salubrita' e sicurezza.


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