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Art. 879. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa.

Dispositivo

Art. 879.

(Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa).


Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime, ne' gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non puo' neppure usare della facolta' concessa dall'art. 877.


Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.


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