Art. 891. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Distanze per canali e fossi.
Dispositivo
Art. 891.
(Distanze per canali e fossi).
Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondita' del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda piu' vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via.
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Ratio Legis
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