Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 891. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Distanze per canali e fossi.

Dispositivo

Art. 891.

(Distanze per canali e fossi).


Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondita' del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda piu' vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via.


Articoli correlati nel Codice Civile 2018

Ratio Legis


Spiegazione